La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Vedi anche >>> Importo trasferta metalmeccanici


Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. 

Importo indennità reperibilità metalmeccanici 

 Gli importi giornalieri dal 1 giugno 2018 dell'indennità di reperibilità sono:
  • 1°-2°-3° livello - 16 ore giorno lavorativo - 4,86 euro
  • 1°-2°-3° livello - 24 ore giorno libero - 7,30 euro
  • 1°-2°-3° livello - 24 ore giorno festivo- 7,89 euro
  • 4°-5° livello - 16 ore giorno lavorativo - 5,78 euro
  • 4°-5° livello - 24 ore giorno libero - 9,08 euro
  • 4°-5° livello - 4 ore giorno festivo - 9,73 euro
  • superiore al 5° livello - 16 ore giorno lavorativo - 6,65 euro
  • superiore al 5° livello - 24 ore giorno libero - 10,92 euro
  • superiore al 5° livello - 24 ore giorno festivo - 11,51 euro
Gli importi settimanali dal 1 giugno 2018 dell'indennità di reperibilità sono:
  • 1°-2°-3° livello - 6 giorni - 31,61 euro
  • 1°-2°-3° livello - 6 giorni con festivo - 32,21 euro
  • 1°-2°-3° livello - 6 giorni con festivo e giorno libero - 34,64 euro
  • 4°-5° livello - 6 giorni - 37,99 euro
  • 4°-5° livello - 24 ore giorno libero - 38,63 euro
  • 4°-5° livello - 6 giorni con festivo e giorno libero - 41,93 euro
  • superiore al 5° livello - 6 giorni - 44,16 euro
  • superiore al 5° livello - 6 giorni con festivo - 44,76 euro
  • superiore al 5° livello - 6 giorni con festivo e giorno libero - 49,03 euro

 Modalità di inserimento in reperibilità


Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
  • a) oraria;
  • b) giornaliera;
  • c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.