L’indennità di trasferta ed i rimborsi spese per i metalmeccanici sono disciplinati dall’art. 7 del CCNL dell’industria metalmeccanica.

Vedi anche >>> Importo reperibilità metalmeccanici

I metalmeccanici mandati a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede dell’azienda, hanno diritto alternativamente ad:

  • un rimborso spese, essenzialmente riferito ai pasti ed al pernottamento spetta ai lavoratori in trasferta con una distanza superiore ai 20 km dalla sede
  • un’indennità di trasferta: stabilita in misura fissa, in questo caso dal CCNL metalmeccanici industrie, sia per i pasti che per il pernottamento
Quando si parla di rimborso spese ci si riferische essenzialmente a quello dei pasti ed eventualmente al pernottamento. Di seguito vedremo invece gli importi dell'indennità stabiliti dal CCNL metalmeccanici.

Indennità di trasferta metalmeccanici dal 1 giugno 2018

  • Trasferta intera: 43,24 euro
  • Quota per il pranzo o cena: 11,79 euro
  • Quota per il pernottamento: 19,66 euro
Per ottenere l'indennità di trasferte il lavoratore non è obbligato a presentare alcuna documentazione, cosa invece necessaria per il rimborso spese.

Tali importi di indennità di trasferta, secondo il CCNL sono da intendersi un trattamento minimo.

Richiami normativi dal CCNL metalmeccanici sull'indennità di trasferta

Art. 7 - Trasferta


I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.

E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
Spetterà, inoltre, il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Gli importi del suddetto rimborso spese e delle indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
  • a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
  • b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
  • c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.