La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è un'indennità mensile di disoccupazione pagata dall'INPS in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.  Sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione chiamate ASpI e MiniASpI


Sospensione della NASPI


La prestazione della NASPI è sospesa in caso di:
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
  • nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
  • mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

Perdita della NASPI


La prestazione della NASPI c decade se il lavoratore:
  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego.