La
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (
NASpI)
è un'indennità mensile di disoccupazione pagata dall'INPS in relazione agli eventi
di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1°
maggio 2015.
La
NASpI è erogata su domanda dell'interessato. Sostituisce le precedenti
prestazioni di disoccupazione chiamate ASpI e MiniASpI
Sospensione della NASPI
La prestazione della NASPI è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato
di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per
la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni
obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la
durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate.
Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità
riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
- nuova occupazione con contratto di massimo sei
mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni
bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi
extracomunitari;
- mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo
presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro
subordinato non superiore a sei mesi.
Perdita della NASPI
La prestazione della NASPI c decade se il lavoratore:
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- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS
il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI,
il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part
time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo
parziale che ha dato diritto alla NASpI;
- inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
- nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.
150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego.
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