INDICAZIONI PER L'IVA AGEVOLATA IN CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ATTENZIONE, ristrutturazione e risanamento conservativo seguono altre regole!), realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Attenzione però, perchè le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. In pratica per avere l'IVA al 10 è necessario acquistare i prodotti direttamente da chi li installa, altrimenti si paga l'aliquota ordinaria del 22%.


Chi svolge i lavori in proprio e compra solo i materiali paga l'aliquota al 22%.

Attenzione ai beni significativi


Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota del 10% si applica soltanto fino a concorrenza del valore della manodopera (vedi esempio sotto per capire meglio).
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di: 
  • ascensori e montacarichi 
  • infissi esterni e interni 
  • caldaie 
  • video citofoni 
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria 
  • sanitari e rubinetteria da bagni 
  • impianti di sicurezza. 

Sui beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

 ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro:
a) 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa
b) 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica su 8mila euro (4mila manodopera + 4mila beni significativi), mentre sui restanti 2000€ si applica l'aliquota ordinaria. Nel caso in cui il prezzo della manodopera è superiore a quello dei beni significativi si paga l'iva al 10% su tutto.

Ricapitolando, quando non si può applicare l'IVA al 10%

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori 
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente 
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio (es. geometra, ingegnere)
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.