Se stai ristrutturando casa o facendo lavori di manutenzione ti interesserà sicuramente conoscere la lista dei beni significativi, che per loro natura subiscono una tassazione a livello IVA un pò particolare. I beni significativi validi nel 2017 sono quelli espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
    Su tali beni, l’aliquota IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie si applica solo fino al raggiungimento della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Il ragionamento può sembrare complesso, ma vedere un esempio potrà chiarire le idee.
    Prima però è necessario identificare i beni che rientrano in questa categoria.

    Elenco dei beni significativi aggiornata al 2017


    • ascensori e montacarichi;
    • infissi esterni e interni;
    • caldaie;
    • video citofoni;
    • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
    • sanitari e rubinetteria da bagni;
    • impianti di sicurezza.

    ESEMPIO tassazione IVA sui beni significativi 2017



    Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
    a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
    b) costo dei beni significativi (rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
    Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.
    ESEMPIO 2
    Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:

    a. costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
    b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.

    Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000 (IVA al 10%)
    Imponibile iva agevolata al 10%= 1000€ (pari all'importo della manodopera)
    Imponibile iva al 21% = 3.500 – 2.000 = 1.500
    In totale l'iva al 10% è su 2000€, mentre per i restanti 1500€ si applica l'aliquota ordinaria del 21%. Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10 %. Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.