Possono beneficiare dell’opzione di rivalutazione:
Ove la previsione contenuta nel DDL 2016 trovi conferma, i contribuenti che alla data del 1° gennaio 2016 possiedono partecipazioni e terreni potrebbero avvalersi della facoltà di rivalutare i predetti beni corrispondendo - entro il 30 giugno 2015 - un’imposta sostitutiva (eventualmente dilazionata in tre rate di identico ammontare) nella misura del:
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo,
a decorrere dal 30 giugno 2016 (ovvero: la prima rata da versare entro
il 30 giugno 2016; la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2017;
la terza ed ultima rata da versare entro il 30 giugno 2018).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
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