L'opzione di affrancamento con rivalutazione della quota consente di evitare l’emergere di plusvalenze da sottoporre a tassazione IRPEF in sede di cessione della medesima partecipazione, assumendo quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata. Detto in termini più semplici, una volta pagata l'aliquota di affrancamento, è possibile vendere la propria quota senza pagare ulteriori tasse sulla plusvalenza per l'intera quota rivalutata.


 Possono beneficiare dell’opzione di rivalutazione:

  • persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa;
  • società semplici e soggetti assimilati;
  • enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
  • soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
La rivalutazione (magari al ribasso, per adeguamento ai valori di mercato) può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.

Ove la previsione contenuta nel DDL 2016 trovi conferma, i contribuenti che alla data del 1° gennaio 2016 possiedono partecipazioni e terreni potrebbero avvalersi della facoltà di rivalutare i predetti beni corrispondendo - entro il 30 giugno 2015 - un’imposta sostitutiva (eventualmente dilazionata in tre rate di identico ammontare) nella misura del:
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ovvero: la prima rata da versare entro il 30 giugno 2016; la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2017; la terza ed ultima rata da versare entro il 30 giugno 2018).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.