Dopo la riunione del 26 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato cinque nuovi decreti legislativi attuativi della Delega fiscale in esame preliminare, che includono sanzioni penali per omesso versamento IVA oltre i 250.000 euro, al di sotto della quale si hanno solo le sanzioni amministrative, e dichiarazione infedele con soglia di punibilità che sale ai 150.000 euro evasi.


Nuove sanzioni penali e amministrative



Tra le novità, l’arrivo del decreto sulla Riforma del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo. Il decreto va a rivedere le sanzioni penali ed amministrative in modo da considerare i comportamenti che, nonostante trascendano nell’illecito, sono privi di elementi di fraudolenza ma, al contempo, inasprisce le pene per chi applica dei comportamenti fraudolenti.

Si ha un dettaglio della tipologia di condotte che entrano nell’ambito della frode fiscale, che ora vengono definite come messa in atto di operazioni simulate od artifici atti ad ostacolare l’attività di accertamento, oppure utilizzo di documenti o fatture false od altri mezzi fraudolenti. La punizione è rimasta invariata, limitata a sei mesi di reclusione, ma rimane la norma secondo cui sotto i 30.000 euro di evasione il singolo contribuente non rientri nella casistica del reato di frode fiscale.

Cambia però la soglia di punibilità relativamente ai ricavi non dichiarati, che deve essere superiore ad 1,5 milioni di euro, e si rientra nella casistica di frode quando l’ammontare totale di crediti e ritenute fittizie che vanno a diminuire l’imposta è superiore al 5% dell’imposta complessiva, con un minimo (superata la soglia del 5%) di 30.000 euro.


Dichiarazione IVA infedele



Cambiano anche la dichiarazione infedele, la cui soglia di punibilità sale da 50.000 a 150.000 euro di imposta evasa, con un incremento del limite di imponibile evaso oltre cui scatta automaticamente la pena posizionato a 3 milioni di euro (o a 10% dei ricavi), che ora viene però punito con 3 anni di reclusione. Novità anche per l’omesso versamento IVA, la cui soglia di punibilità viene portato a 250.000 euro per periodo d’imposta.


Proporzionalità delle sanzioni


Ultimo, ma non meno importante, l’introduzione della proporzionalità delle sanzioni pecuniarie rispetto alle condotte illecite relative ad imposte dirette, iva e tributi riscossi, con l’obiettivo di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.