Il congedo parentale consente che ciascun genitore possa assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche frazionabile, nei primi otto anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Se la richiesta è della madre:
- ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria;- se è l'unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi
Se la richiesta è del padre:- ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi- il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In questo secondo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. |
COSA FARE
Il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. Nella domanda è necessario indicare il periodo di astensione richiesto.RETRIBUZIONE
Per i periodi di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino, il trattamento economico sarà:- retribuzione intera per i primi 30 giorni, se previsto dal contratto collettivo di comparto. In questo caso sono esclusi i compensi per lavoro straordinario e quelli legati all’effettiva presenza.Tale periodo potrà essere goduto in via esclusiva dal padre o dalla madre, oppure frazionato tra entrambi i genitori. Viene interamente computato ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie.
- 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, riferito ad entrambi i genitori; vale ai fini dell'anzianità di servizio ma non ai fini delle ferie.
- 30% della retribuzione per i periodi successivi ai 6 mesi, se il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione.
Per i periodi di astensione facoltativa dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino, il trattamento economico sarà:
- 30% della retribuzione per qualunque periodo residuo, se il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione;
- assenza di retribuzione.
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