Con la definizione di conti dormienti ci si riferisce a depositi di denaro, che possono essere conti correnti o libretti di risparmio, e strumenti finanziari in custodia di importo superiore a 100 euro, sui quali non viene eseguita nessuna operazione da 10 anni, da parte del titolare stesso o da delegati.
Per interrompere la dormienza il titolare di un rapporto dormiente dovrà, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di pubblicazione del relativo elenco per i rapporti al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento (ad esempio, un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento oppure la richiesta di continuazione del rapporto). 

Dove finiscono i soldi dei rapporti dormienti

Conseguentemente le somme di tali rapporti "dormienti" confluiranno in un apposito Fondo (gestito da una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) istituito per risarcire i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie e da cui si attingerà anche per stabilizzare i precari della Pubblica Amministrazione.

Le Banche sono tenute ad avvisare i propri Clienti titolari di un rapporto dormiente mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo conosciuto se il rapporto è nominativo e pubblicando l'elenco presso le proprie filiali e sul sito internet in caso di rapporti al portatore.


Come richiedere il rimborso

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al Fondo rapporti dormienti.
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
  • i titolari dei rapporti dormienti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
  • gli ordinanti degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Non è previsto il rimborso ai beneficiari:
  • ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all'art. 2946 c.c..
Le domande di rimborso devono essere inviate esclusivamente a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap.