Per interrompere la dormienza il titolare di un rapporto dormiente dovrà, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di pubblicazione del relativo elenco per i rapporti al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento (ad esempio, un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento oppure la richiesta di continuazione del rapporto).
Dove finiscono i soldi dei rapporti dormienti
Conseguentemente le somme di tali rapporti "dormienti" confluiranno in
un apposito Fondo (gestito da una Commissione appositamente nominata con
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) istituito per
risarcire i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie e da cui si
attingerà anche per stabilizzare i precari della Pubblica
Amministrazione. Le Banche sono tenute ad avvisare i propri Clienti titolari di un rapporto dormiente mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo conosciuto se il rapporto è nominativo e pubblicando l'elenco presso le proprie filiali e sul sito internet in caso di rapporti al portatore. |
Come richiedere il rimborso
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al Fondo rapporti dormienti.Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
- i titolari dei rapporti dormienti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- gli ordinanti degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della Legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo.
- ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
- ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
- ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
- agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all'art. 2946 c.c..
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