LE INFORMAZIONI PER CHI STA PENSANDO DI VENDERE I PRODOTTI COLTIVATI NEL PROPRIO ORTO

Cominciamo subito con il dire che un’attività di produzione agricola finalizzata alla vendita verso terzi, richiede il possesso della Partita IVA. La richiesta di apertura va consegnata all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello AA9/10 (per le imprese individuali); oltre ai dati anagrafici dell’imprenditore occorre indicare il codice attività, tra quelli della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (01.24.00 corrisponde alla coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo; 01.28.00 alla coltivazione di spezie, piante aromatiche ecc.) ed il volume d’affari che si prevede di realizzare. Nel settore agricolo questo dato è importante in quanto a volumi di affari diversi corrispondono diversi regimi di applicazione dell’IVA.

 

Diversi regimi IVA

Il produttore agricolo che realizza un volume d’affari non superiore a 7.000 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (di cui alla I parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26/10/1972), rientra automaticamente nel regime di esonero IVA ed è esonerato dai seguenti adempimenti:
- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture e tenuta della contabilità;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA ed Irap.
Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se sono titolari di P. IVA, devono emettere autofattura. Gli unici adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime di esonero consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture. Nel caso di vendita ai consumatori finali non sono tenuti ad emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale.
L’agricoltore che rientra in detto regime IVA è anche esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio.
Invece, nel caso in cui il produttore agricolo preveda di realizzare un volume d’affari superiore ai 7.000 euro l’anno, il regime IVA applicabile è quello “speciale” (con detrazione forfettaria in base alle percentuali di compensazione) o, su opzione, quello normale (IVA dovuta è uguale a IVA sulle vendite meno IVA sugli acquisti). In entrambi i casi l’impresa deve emettere le fatture per le vendite, con applicazione dell’aliquota ordinaria propria di ciascun prodotto, e tenere la contabilità (registri IVA acquisti e vendite) con relativa presentazione della dichiarazione annuale IVA. E’ inoltre necessaria l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
Nel caso di applicazione del regime IVA forfettario l’agricoltore, al pari degli esonerati IVA, non è tenuto all’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale nelle vendite al dettaglio, limitandosi ad annotare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Regolamenti

La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli può avvenire solo dopo che essi sono stati ispezionati, privati delle varie impurità e, se necessario,  lavati e posti alla loro destinazione finale. 
La vendita diretta può anche essere effettuata senza imballaggio. 
Considerando il modesto processo di manipolazione al quale sono sottoposti i prodotti ortofrutticoli nella vendita diretta, si prevede il rispetto minimo delle condizioni igieniche generali, dei locali utilizzati e dei mezzi tecnici impiegati.
I Regolamenti di riferimento sono il Reg. Ce n.178/2002, il Reg. Ce n. 852/2004  e il Reg. Ce n. 183/2005.
L’azienda agricola che intende avviare attività di vendita diretta di prodotti ortofrutticoli deve effettuare la comunicazione di inizio attività presso lo sportello Suap del comune riportante: ubicazione dell’azienda e dei terreni, specificazione dei prodotti e delle modalità di vendita.
Non è richiesta la stesura di un manuale di autocontrollo aziendale, ma devono essere rispettate le misure generali di corretta prassi igienica; è consigliabile quindi l’adozione di un manuale delle buone pratiche, quaderno di campagna e registro fornitori, in definitiva si deve essere in grado di garantire la tracciabilità del prodotto.
Il personale deve adempiere alla formazione professionale obbligatoria; corso HACCP (ex libretto sanitario).
I locali di stoccaggio, pulizia e vendita devono garantire requisiti generali di pulizia.