Per tutti gli altri titoli è invece possibile richiedere l'affrancamento, la cui procedura sarà obbligatoriamente applicata a tutti i titoli in portafoglio e potrebbe quindi non risultare conveniente per chi avesse minusvalenze di entità rilevante, o comunque in misura eccedente le plusvalenze.
In cosa consiste l'affrancamento
L'affrancamento è una particolare procedura che di solito viene
introdotta in occasione di un cambiamento di regime fiscale, al fine di
evitare che l'introduzione di norme meno favorevoli penalizzi
eccessivamente il contribuente nella fase di transizione. L'operazione consiste in una sorta di cessione figurativa della
partecipazione, che permette di assoggettare i plusvalori all'imposta
sostitutiva vigente fino a quel momento. In tal modo si ottiene il riconoscimento del maggior
costo fiscalmente rilevante, sicché al momento di una futura e reale
cessione verrà tassata in questo caso con il 26% solo la quota di maggior valore che maturasse dal 1 luglio 2014,
cioè dall' entrata in vigore l'aliquota del 26 per cento. Naturalmente,
trattandosi di cessione solo figurativa, la partecipazione resta di
proprietà del contribuente, assumendo però un nuovo prezzo di carico in
virtù del preliminare versamento della stessa imposta sostitutiva che si
sarebbe versata in caso di cessione. A chi detiene titoli obbligazionari quotati sopra la pari (105, 110..) si raccomanda di valutare con ancora maggior attenzione il risultato complessivo dell'operazione, dato che per questi titoli è già previsto e scontato il ritorno a quota 100 alla data di scadenza e l'attuale valorizzazione rispecchia unicamente la maggior misura nominale delle loro cedole rispetto all'attuale rendimento molto più basso di altri titoli di prezzo inferiore. La richiesta di affrancamentoLa richiesta di affrancamento deve essere presentata per iscritto al proprio intermediario entro il 30/9/2014 (in caso di rapporti multipli, distintamente per ogni singolo dossier) e potrà riguardare solo titoli detenuti alla data del 30/6/2014 e ancora presenti in portafoglio alla data della domanda. |
- le eventuali minusvalenze residue saranno riportate al periodo successivo solo per il 76,92% del loro ammontare
- sull'eventuale plusvalenza residua sarà versata l'imposta nella misura del 20%
- il nuovo prezzo di carico all'esito dell'operazione sarà quello del 30/6/2014.
In caso di regime dichiarativo l'opzione troverà invece compimento con il versamento dell'imposta da parte del contribuente entro il 16 novembre 2014 e l'indicazione delle informazioni nella successiva dichiarazione dei redditi.
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