HAI RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN ATTO GIUDIZIARIO E STAI PENSANDO DI NON ANDARE A RITIRARLO? SCOPRI QUALI SONO LE CONSEGUENZE. 

Nell'articolo "Avviso di giacenza atti giudiziari" puoi scoprire se la notifica che hai ricevuto è di una raccomandata semplice o di un atto giudiziario. A questo punto ti starai chiedendo, visto che probabilmente è qualcosa da pagare, e se faccio finta di niente e non vado a ritirarlo? 

Cominciamo con il sottolineare che rifiutarsi di ricevere un atto giudiziario è una decisione pessima.  In questi casi infatti, la legge considera a priori la notifica come eseguita indipendentemente dall'esito reale della consegna. Detto ciò è chiaro intuire come la conseguenza negativa più ovvia sia che il destinatario non potrà conoscere il contenuto dell'atto, se non con un'ulteriore notifica dello stesso, quando le eventuali condizioni sanzionatorie saranno ulteriormente gravate da interessi di mora ed ulteriori sanzioni.


Si distinguono per modalità di esecuzione dua tipi di notifica.

Notifica con il postino

Il postino, in questi casi, deposita l'atto presso l’ufficio postale preposto alla consegna, quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso di giacenza atti giudiziari.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento dell'atto a lui intestato, con l’avvertimento che la notificazione si considera eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito.



Notifica con l’ufficiale giudiziario o messo notificatore

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario egli si attiva per:

- lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
- deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale,
- invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

 

Depositi

Il cittadino può ritirare, presso la Casa Comunale, negli orari di apertura al pubblico, copia di atti del Comune, dell'Autorità Giudiziaria o di altri Enti, dei quali non è stato possibile effettuare la notifica, per assenza temporanea o irreperibilità del destinatario. Il ritiro può essere effettuato da qualsiasi persona, purchè munita dell' avviso e di delega della persona a cui è intestato l'atto depositato, unitamente ad un documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. In mancanza dell' avviso, l'atto può essere ritirato solo dall'interessato.

 

In sintesi

Anche quando il destinatario dell’atto giudiziale non è presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la consegna si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/31407_assenza-o-rifiuto-alla-notifica-di-cartelle-o-atti-giudiziari-che-succede#sthash.BW7iudDA.dpuf
Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutare (anche per assenza) la notifica di cartella esattoriale o di atto giudiziario: che succede se il destinatario rifiuta l’atto o è assente.

Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutare (anche per assenza) la notifica di cartella esattoriale o di atto giudiziario: che succede se il destinatario rifiuta l’atto o è assente.

Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutare (anche per assenza) la notifica di cartella esattoriale o di atto giudiziario: che succede se il destinatario rifiuta l’atto o è assente.

Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutare (anche per assenza) la notifica di cartella esattoriale o di atto giudiziario: che succede se il destinatario rifiuta l’atto o è assente.

Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutare (anche per assenza) la notifica di cartella esattoriale o di atto giudiziario: che succede se il destinatario rifiuta l’atto o è assente.

Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino deve notificare una cartella esattoriale o un atto giudiziario e il destinatario è assente, incapace o rifiuti la notifica?

Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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Rifiutarsi di ricevere un atto da parte dell’ufficiale giudiziario o una cartella esattoriale è una pessima scelta perché, in tali casi, la legge – superate determinate formalità – considera la notifica come correttamente avvenuta. Con la conseguenza che il destinatario non ne potrà mai conoscere il contenuto e prendere le relative contromisure (come proporre una opposizione).

Avevamo fatto lo stesso discorso con riferimento alle raccomandate a.r. consegnate dal postino (leggi l’articolo: Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o dal postino?).
In questa sede, invece, lo faremo con riferimento agli atti provenienti dal tribunale (atti giudiziari) e alle cartelle esattoriali.

Bisogna distinguere a seconda che la notifica venga effettuata da parte di un ufficiale giudiziario (notifica a mani) o dal postino (notifica a mezzo posta).


Notifica con l’ufficiale giudiziario

Se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario [1] e non attraverso il postino, quando non sia possibile eseguire la consegna della cartella o dell’atto per irreperibilità del destinatario (cioè: assenza, incapacità o rifiuto), l’ufficiale giudiziario compie tra atti fondamentali:
- deposita la copia nel Comune dove la notifica deve eseguirsi,
- affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
- e gliene dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito, ed è irrilevante la data in cui il destinatario ritiri materialmente la cartella al Comune.


Notifica con il postino

Quando la notificazione avviene per posta, ossia l’omessa consegna del plico per assenza del destinatario non comporta l’adozione della predetta procedura.
L’agente postale, in questi casi, deposita il piego lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna. Quindi ne dà notizia al destinatario mediante avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito [2].


In definitiva
Anche quando il destinatario dell’atto non sia presente, sia incapace o si riufiti di ritirare l’atto, la notificazione si considera comunque eseguita:
- o con il deposito dell’atto presso la casa comunale
- o decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
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