Come funziona l'IMU 2014 sui terreni agricoli? All’interno della disciplina dei tributi immobiliari, il legislatore ha previsto uno specifico regime per i terreni agricoli.
Per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la TASI, ma essi scontano l’IMU con le modalità previste dal D.L. 201 del 2011 e successive modifiche
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Per quanto concerne l’IMU, si ricorda che i terreni agricoli sono stati esentati dall’IMU per il 2013 (D.L. n. 102 del 2013, per la prima rata, e D.L. n. 133 del 2013 per la seconda rata).
Si evidenzia, tuttavia, che il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU solo gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti. Per questi stessi soggetti è stato previsto il pagamento della c.d. “mini IMU”, entro gennaio 2014, nei comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.
A fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell’immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135.

Inoltre il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato pari a 110 per il 2012 e il 2013. Esso è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).

L’aliquota IMU per i terreni agricoli è quella base del 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

Sono previste limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:
  • del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
  • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l’applicazione dell’IMU avviene per scaglioni.
Tale assetto vale anche per il 2014.
Infine, per ciò che concerne l'attuale regime delle esenzioni, si ricorda che il recente Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) dispone una limitazione dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992,espressamente richiamato dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011).
L’intervento in sostanza demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze (già previsto dall'articolo 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012) l'individuazione i comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell’apposito elenco ISTAT), diversificando eventeventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri, in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 (modifica al comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 16/2012).