Il familiare coadiuvante è il componente della famiglia del titolare dell'impresa, che collabora con il titolare stesso in modo abituale e prevalente nell'attività lavorativa della società.
Nel caso in cui ci sia una collaborazione abituale e prevalente, il familiare coadiuvante deve essere iscritto obbligatoriamente nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali , secondo quanto dispone I'art. 2 della legge n. 463/1959, secondo cui è richiesto, oltre che il familiare lavori abitualmente e prevalentemente nell'azienda, che non sia già compreso nell'obbligo assicurativo in quanto contitolare dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratore subordinato od in quanto apprendista coperto di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Per la collaborazione prestata, ai familiari coadiuvanti vengono riconosciuti alcuni diritti patrimoniali e amministrativi. Vi è infatti il riconoscimento di una quota di partecipazione agli utili dell'impresa e la possibilità per i collaboratori prendere parte alle decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa stessa.

Possono essere considerati familiari coadiuvanti :
1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
3. gli ascendenti.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, non che le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti ;
4. i fratelli e le sorelle;
5. i figli di fratelli e sorelle del titolare dell'impresa;
6. i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;
7. gli affini entro il secondo grado.


Contribuzione omessa e caduta in prescrizione

I collaboratori e i coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali possono chiedere, con le modalità previste dall’art. 13 della Legge 1338/62 , la costituzione di una rendita vitalizia se vi è stata omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda. 

La richiesta di riscatto per contribuzione omessa può essere presentata:
  • senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
  • per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo i mesi necessari per il perfezionamento dei requisiti a pensione).
I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria.
L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.