Grazie alla Legge Bersani per tutti i
contratti di mutuo
stipulati dal 2 febbraio 2007 l’estinzione
anticipata, sia totale che parziale, è
esentata da penali. Per i mutui sottoscritti
prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a
tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono
ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei
consumatori, siglato il 2 maggio 2007.
L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di
estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire,
che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle
caratteristiche del mutuo, in
relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo
residuo di ammortamento.
Prima di procedere con l’iter per
richiedere l’estinzione anticipata, è
bene informarsi sulle caratteristiche del proprio contratto di mutuo. La procedura di estinzione anticipata è abbastanza semplice: basta compilare e depositare presso la propria banca l’atto notorio o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In presenza di ammortamento alla francese, l’estinzione parziale del
mutuo comporta un reale guadagno solo se effettuato entro la prima parte
del piano di ammortamento, cioè nel periodo in cui le rate del mutuo
sono principalmente composte dalla quota di interessi e, quindi,
l’abbassamento dell’importo ricade in buona parte sul costo del
finanziamento. Al contrario, effettuare un’estinzione anticipata durante
la parte finale del piano di ammortamento significa sostanzialmente
anticipare i soldi della quota capitale rimanente del mutuo, senza però
beneficiare di un risparmio significativo sul versante degli interessi
bancari.
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Le penali per i mutui antecedenti il 2007
Le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati
antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanti casi.
Per
i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31
dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella
prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentuali
nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti
percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
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