Il forex è equiparato a strumento derivato dal 06/07/2010, e in quanto tale esposto a tassazione del 20% sul capital gain. Le minusvalenze generate dalla negoziazione di valute sono deducibili al pari di quelle di analoghi strumenti finanziari.

Obbligo di dichiarazione

Le plusvalenze del forex ed i flussi di denaro con gli intermediari esteri vanno dichiarati in apposite sezioni del modello UNICO. La compilazione del modello può essere effettuata in autonomia, utilizzando un apposito software messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato telematicamente sempre in autonomia dal cittadino con apposito PIN per accedere all'area riservata.
Avvalendosi quindi di un pò di tempo per effettuare tutte le operazioni senza l'ausilio di un commercialista, l'operazione di dichiarazione risulta GRATUITA. Rivolgendosi ad un commercialista per la sola compilazione di campi relativi al forex le cifre partono dalle 40 sino a qualche centinaia di euro.

I quadri da utilizzare sul modello UNICO sono RW, RT ed RM.


Nel quadro RT vanno riportate le plus/minusvalenze, nel quadro RW le esportazioni/importazioni di denaro e la consistenza dei fondi all'estero al 31/12, e nel quadro RM quanto concerne i dividendi e le eventuali cedole obbligazionarie, oltre a ciò che riguarda la cosiddetta IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).

In dettaglio:

RW: Nel nostro caso interessano le sez. II e III. L'obbligo di utilizzo sussiste solo per i trasferimenti complessivi che superino i 10.000 euro.
  • Il flusso dei movimenti va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento a un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro e un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare è pari a 11.000 euro.
  • I movimenti possono riguardare i trasferimenti: dall’estero verso l’Italia; dall’Italia verso l’estero; tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (trasferimenti "estero su estero").

RT: Vi si riporteranno due importi: la somma di tutti gli incassi nell'anno e la somma di tutti gli esborsi (*). In base alla loro differenza si determinerà la plusvalenza o la minusvalenza.
  • Gli incassi saranno al netto delle commissioni e gli esborsi al lordo delle commissioni; quindi la differenza va operata così: corrispettivo percepito - (costo d'acquisto + commissioni).
  • E' ovvio che gli esborsi da conteggiare siano solo quelli inerenti alle posizioni mobilitate (vi possono essere stati altri esborsi per l'acquisto di titoli che alla fine dell'anno permangono nel portafoglio, e quindi non hanno dato luogo a nessuna plus o minus).
  • Analogamente, se l'esborso per l'acquisto di uno strumento è stato effettuato in anni precedenti e la posizione viene chiusa nell'anno in corso, l'acquisto dev'essere contabilizzato come se fosse stato effettuato nell'attuale periodo d'imposta (come, cioè, se l'operazione risultasse aperta e chiusa nel medesimo anno).
  • Se la valuta di riferimento delle operazioni non è l'euro, bisogna convertire in euro la valuta utilizzata. Ciò andrebbe fatto per OGNI singolo esborso e OGNI singolo incasso, da convertirsi al tasso del giorno in cui ha luogo. Per un numero elevato di operazioni è impensabile farlo, per cui spesso viene adottata la soluzione di convertire in euro solo i totali generali secondo il tasso di cambio annuale, pubblicato in G.U. generalmente intorno a febbraio. NON è un'operazione autorizzata dall'Unico, ma non dovrebbe comunque configurare né elusione né evasione fiscale.
(*) Il modello Unico in realtà impone l'utilizzo del metodo LIFO per la contabilizzazione dei movimenti. Molti statement rilasciati dagli intermediari usano il metodo FIFO, e dovrebbero essere adattati. Esistono appositi fogli di calcolo per farlo, ma il loro uso per un numero elevato di operazioni è cervellotico. In questi casi l'impiego alternativo di una semplice sommatoria (NON previsto esplicitamente dall'Unico) resta la soluzione più praticabile. Il
suo risultato, inoltre, generalmente non si discosta molto da quello ottenuto tramite LIFO.

RM: oltre alle eventuali cedole obbligazionarie, vi vanno riportati i dividendi percepiti tramite intermediario estero e l'IVAFE.
  • I dividendi vanno considerati come "redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva", ovvero "utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate". Come già detto, la base imponibile è costituita da quanto resta dopo la tassazione eventualmente operata dall'intermediario estero (la tassazione complessiva, come dicevo, è allora doppia). Lo stato estero da indicare è quello in cui il reddito è stato prodotto, cioè quello in cui la società in questione ha il proprio domicilio fiscale.
  • Per l'IVAFE, occorre indicare nella sez. XV la consistenza del conto al 31/12 e computare l'imposta proporzionatamente alla percentuale e ai giorni di possesso (l'aliquota per 2011 e 2012 è dello 0,1%, poi dello 0,15%). Non trattandosi (generalmente) di conto corrente, non vi è franchigia né minimo di pagamento.