La
richiesta della cittadinanza italiana può essere presentata solo in particolari condizioni:
-PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992
n. 91 e successive modifiche e integrazioni,
la cittadinanza italiana può essere richiesta e concessa per
matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con
cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni
dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza
non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione
personale dei coniugi.
-PER RESIDENZA IN ITALIA
La cittadinanza, ai sensi dell' articolo dell'art. 9, della Legge 91
del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere
concessa:
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- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i
casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni
successivamente all’adozione
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio italiano
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
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-ACQUISTO AUTOMATICO
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana,
se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,
divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza (art 14 L.91/92).
-ELEZIONE DI CITTADINANZA
Lo
straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare
di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta
data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa
dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza.
-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Esistono leggi speciali che permettono di ottenere la cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.
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