DETTAGLI SUL PIGNORAMENTO DELLA PRIMA CASA REGOLATO DAL DECRETO DEL FARE.

La prima casa, così come stabilito dal decreto del fare, non potrà essere pignorata dall’agente di riscossione, quindi Equitalia in primis, salvo in cui l’immobile non sia una villa, un castello, o un palazzo di pregio. Per gli altri beni immobili posti a garanzia, il debito per cui si procederà dovrà essere superiore ai 120mila euro. Ciò però non esclude che per debiti nettamente inferiori, altri soggetti, per esempio le banche, ma anche i privati, possano procedere comunque al pignoramento immobiliare.
E questo, in definitiva, è un punto che cambia poco alla situazione attuale di mercato. Inoltre il fatto che la misura non riguardi gli immobili di lusso è un elemento ben poco influente. Secondo i piani del governo, rendere impignorabile la casa per coloro che si trovano in gravi difficoltà col fisco significa anche togliere dalla messa all’asta molti immobili, i quali vengono venduti a prezzi decisamente più bassi rispetto alla media di mercato. Questo, sempre secondo i piani dell’esecutivo, avrà una ricaduta positiva sul mercato immobiliare.Direttamente nel testo del decreto “semplificazione fiscale - Pignorabilità delle proprietà immobiliari si legge:

Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.
L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.


Al primo comma dell’art. 52, il decreto fare riscrive la prima parte dell’art. 76 del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

  • l’agente della riscossione, nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso debitore vi risiede anagraficamente.
In altre parole Equitalia non può ottenere il pignoramento solo ed esclusivamente quando il debitore si trovi nelle seguenti condizioni:

  1. il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile;
  2. che detto immobile sia adibito ad uso abitativo;
  3. che l’immobile non abbia le caratteristiche di “abitazione di lusso” cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  4. il contribuente abbia la residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà.