Il Fondo di Garanzia TFR è istituito dall'INPS
In caso di insolvenza da parte del datore di lavoro (fallimento, crisi aziendale) il TFR è garantito dall'INPS che con il fondo di garanzia per TFR si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento del TFR. [vedi anche tassazione del TFR]
Il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. è infatti uno strumento di tutela che ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una garanzia minima in caso di mancata liquidazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro da parte dell’impresa che si trovi in stato di insolvenza.

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
Il TFR viene sempre pagato al lavoratore
I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).

Possono chiedere l'intervento del Fondo:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore all'INPS.