In base alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, quindi, in caso di assegni bancari non pagati (in tutto o
in parte) per mancanza di fondi al momento della prima presentazione al
pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del
solo importo facciale dell'assegno non è sufficiente per evitare di
incorrere in qualsiasi sanzione amministrativa, o di essere iscritti
nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari (CAI) con conseguente
revoca di autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi: il pagamento tardivo deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese. La banca è tenuta ad informare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno per il pagamento (preavviso di revoca) il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di sottrarsi all'avvio delle sanzioni attraverso il pagamento tardivo dell'assegno. Quest'ultimo può essere effettuato in diversi modi, tra i quali la costituzione presso la banca su cui è tratto l'assegno di un deposito vincolato da destinare al definitivo pagamento dell'assegno. L'applicazione delle sanzioni e l'iscrizione nella CAI sono escluse solo quando il pagamento tardivo è comprensivo anche degli oneri accessori. |
La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale (Notaio, Ufficiale giudiziario, o segretario comunale nei comuni privi di notaio e ufficiale giudiziario) che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.
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