L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980.
Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13° e 14°, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

I massimali del 2013

Per l'anno 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:
  • € 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13ͣ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;
  • € 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21 lordi mensili.