L'
ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all'
80% della retribuzione globale
che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate,
comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L'importo da corrispondere è
soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal
1980.
Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione
all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a
seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei
ratei di 13° e 14°, sia minore/uguale o maggiore della
retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
I massimali del 2013
Per l'anno 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:
- € 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione,
comprensiva dei ratei di 13ͣ e delle altre eventuali mensilità
aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;
- € 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21 lordi mensili.
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