Sono a carico dell'Inps le quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori
Il TFR durante la cassa integrazione
ininterrottamente
sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato.
Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro, quando, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa dell'attività lavorativa.
Per quanto sopra, qualsiasi evento che interrompe la sospensione dal lavoro, comporta la non imputabilità a carico della CIGS di tali quote, fatta eccezione per l'astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno che non sono interruttive della sospensione dal lavoro.


A tal riguardo Il Ministero del lavoro ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del diritto al predetto rimborso, è ininfluente che si siano verificate interruzioni nella fruizione del beneficio CIGS per effetto della rotazione nell'ambito del programma di cui all'art.1, c. 2 della legge n.223/91, approvato dal Ministero del lavoro, pertanto la ripresa del lavoro dovuta alla rotazione non deve essere considerata ripresa dell'attività lavorativa ai fini del pagamento del TFR da parte dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della L. 223/1991, il datore di lavoro che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata, decade dal diritto al rimborso delle quote di TFR. Tale decadenza non si applica per i periodi di CIGS concessi ai sensi dell'art. 3 della L. 223/1991 (circ. n. 103/1995 e circ. n. 141/1992).
Le quote di TFR non sono soggette al massimale mensile.