La figura del lavoratore occasionale è caratterizzata dalla saltuarietà e dalla semplificazione delle procedure di assunzione e pagamento.
Il lavoratore occasionale svolge “piccoli lavori compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate, o con handicap”. 

CARATTERISTICHE

  • il lavoro svolto deve essere saltuario e non continuativo.
  • la durata complessiva dell’attività non deve superare 30 giorni annuali
  • il compenso annuale non deve essere superiore a 5 mila euro.
  • non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
  • consente il pagamento dello stipendio e dei contributi per mezzo dei "buoni lavoro" (c.d. voucher).
  • non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
  • non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
  • il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale
  • non incide sullo status di disoccupato
  • gode però della copertura INAIL in caso di infortunio del lavoratore occasionale domestico.
CHI PUÒ ESSERE ASSUNTO
Solo alcuni tipi di lavoratori, identificati in modo particolareggiato dalla legge Biagi, rientrano in questa specifica categoria.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
  • i disoccupati da oltre un anno,
  • le casalinghe,
  • gli studenti,
  • i pensionati,
  • i disabili e
  • i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro.
COME ASSUMERE
Prima dell’inizio del lavoro accessorio, il datore di lavoro deve comunicare:
  • i propri dati anagrafici e codice fiscale,
  • i dati anagrafici del lavoratore e relativo codice fiscale,
  • il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa,
  • la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
La comunicazione può essere fatta attraverso il Contact center dell’INPS oppure presso le sedi INPS.