La prestazione occasionale è un
rapporto di lavoro con durata non superiore a 30 giorni ed una
retribuzione non superiore a 5000 euro nel corso dello stesso anno
solare. Il lavoratore che svolge la prestazione non ha l'obbligo di apertura della partita iva. Il pagamento della prestazione lavorativa da parte del committente è assoggettata al regime della ritenuta di acconto con aliquota fissa al 20%.
Entro i limiti fissati dalla legge la prestazione occasionale non è
soggetta all'obbligo contributivo. La fattispecie della prestazione
occasionale è disciplinata nell'articolo 61 del D.lgs.276/2003 e
dall'art.4 della Legge n.30 come forma di collaborazione lavorativa non
subordinate per lavori saltuari di brevissima durata.
Il lavoratore deve fornire all'azienda o al privato a
cui offre la prestazione una ricevuta indicante l'importo della
prestazione: di seguito si trova un fac simile compilabile di ricevuta per prestazione occasionale. Il lavoratore certifica inoltre che i propri redditi non
superano i 5000 € annuali.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l'articolo relativio all'anno 2012, soprattutto nella sezione commenti, dove sono indicati casi particolari con le relative risposte. (link Prestazione occasionale 2012)
Per approfondimenti leggi anche :
Tipologie di lavoro occasionale.
Scarica il fac simile per la prestazione occasionale 2013
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