In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi nel quinquennio di
riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art 1, c. 9, L. n. 223/91), computando a tal fine, anche i periodi di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al quinquennio va riferito ad un arco temporale fisso (art. 4, c. 35 D.L.180/96), considerando come termine iniziale l'11/8/1990 (art. 22 L. 223/91).
riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art 1, c. 9, L. n. 223/91), computando a tal fine, anche i periodi di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al quinquennio va riferito ad un arco temporale fisso (art. 4, c. 35 D.L.180/96), considerando come termine iniziale l'11/8/1990 (art. 22 L. 223/91).
- crisi aziendale:12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale;
- procedure concorsuali: 12 mesi, con proroga di 6 mesi;
- contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.
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