I soggetti che possono svolgere il
lavoro occasionale accessorio sono:
- pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- studenti nei periodi di vacanza
sono
considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico
di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i
16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla
prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi
esercita la potestà genitoriale.
Inoltre, in caso di esposizione dei
minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria
e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico
di idoneità al lavoro.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli
studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il
sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi
di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti
iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere
lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.
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- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time
i titolari di contratti
di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di
natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
- altre categorie di prestatori inoccupati,
titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di
disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori
dipendenti pubblici e privati.
Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è
compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o
parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del
contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
- I prestatori extracomunitari
possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se
in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di
attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di
disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa
occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo
del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione
esclusivamente integrativa.
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