I contributi volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
- perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
- incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
QUANTO SI PAGAPer i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. COME SI PAGAI contributi volontari possono essere versati:
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- online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.
- telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
- attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il cittadino richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento e presentato all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.
QUANDO SI PAGA
Il versamento dei contributi volontari per i periodi:- arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.
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