I terreni sono beni immobili sottoposti all'imposta IMU 2013. Possono essere adibiti all'esercizio di attività quali
la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.
La sospensione del versamento della prima rata Imu - stabilita con l'articolo 1, comma 1
del Dl n. 54/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 n. 117
- interessa anche l'imposta dovuta in relazione ai
terreni agricoli.
Ai sensi del successivo articolo 2 del medesimo decreto, è stabilito
che, se entro il 31 agosto 2013 non si avrà l'adozione della riforma
sulla tassazione degli immobili, il termine per il versamento della
prima rata è individuata nel
16 settembre 2013 e la determinazione
dell'importo dovuto avverrà applicando la disciplina attualmente
vigente.
In attesa della Riforma del tributo e della sua possibile abrogazione definitiva per i
terreni agricoli vediamo quali sono le norme che sono alla base del calcolo dell'Imu su questi terreni.
Quanto si paga
"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000"
(in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi.)
Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:
Tabella delle riduzioni IMU comma 8-bis
Scaglione | Riduzione % |
da 0 fino a € 6.000 compresi | 100 % |
da € 6.000 fino a € 15.500 compresi | 70 % |
da € 15.500 fino a € 25.500 compresi | 50 % |
da € 25.500 fino a € 32.000 compresi | 25 % |
Valore Catastale dei Terreni Agricoli
"Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Terreni Coltivati Direttamente e Non Coltivati
Sempre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che:
"Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110".
Dal testo della norma sembra quindi che il moltiplicatore catastale ridotto si possa applicare anche ai terreni non coltivati
purché questi ultimi siano posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (è il caso ad esempio
di un agricoltore che possiede alcuni terreni ma, per vari motivi, ne coltiva solo una parte).
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