Pagamento lavoro occasionale

Vediamo le differenze tra le varie tipologie di prestazione occasionale: Lavoro occasionale autonomo , Lavoro occasionale accessorio, Collaborazione occasionale.

12/04/2013. Esistono diverse tipologie di lavoro occasionale che non vanno confuse tra di loro. Nonostante l'espressione "
collaborazione occasionale" riservata dalla riforma Biagi alle co-co-co inferiori ai 30 giorni ed ai 5.000 euro lordi nell'anno solare con lo stesso committente, esse non vanno in alcun modo confuse né con il lavoro autonomo occasionale, né con il lavoro occasionale accessorio, che corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale.
Lo stesso parametro dei 5.000 euro adottato nelle varie fattispecie assume un valore nettamente differente da caso a caso. 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente ); ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono (oggi come in passato) sempre e comunque alla Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.
Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile, quale ad es. il principio di cassa allargato.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE


Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa.
Sotto il profilo fiscale tali compensi sono qualificati come redditi diversi.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO


La disciplina del lavoro occasionale accessorio si applica infine a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.