La scadenza vigente è stabilita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.
I soggetti momentaneamente all’estero non possono presentare la
dichiarazione presso banche convenzionate o uffici postali, né tramite
raccomandata. Per la trasmissione telematica diretta occorre utilizzare:
Se il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20, ma è anche tenuto a presentare il modello 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, deve utilizzare il servizio telematico Entratel per la trasmissione telematica di entrambi i modelli. Chi è già abilitato al servizio telematico Entratel deve in ogni caso continuare ad avvalersi di questo canale. |
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