La dichiarazione Imu è obbligatoria solo nei casi in cui, prima del 5 novembre 2012, sono intervenute variazioni rispetto alle precedenti dichiarazioni Ici o comunque quando le variazioni non erano conoscibili dal comune. In particolare:
Obbligo |
Esonero |
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Immobili che beneficiano di aliquote Imu agevolate, tra cui: • fabbricati inagibili, inabitabili o di interesse storico-artistico, • immobili di proprietà di imprese che sono beni strumentali all'attività; • immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; • terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti. Immobili di cui al comune mancano le informazioni, tra cui: • immobili concessi in leasing o in dati concessione su aree demaniali; • acquisto di aree fabbricabili o trasformazione di terreno agricolo in fabbricabile; • immobili che hanno acquisito il diritto di esenzione Imu. |
• Abitazione principale: non vanno dichiarate le variazioni per la prima casa (salvo il caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse). • Immobili in affitto (anche se godono di un'aliquota agevolata) se il contratto è registrato dopo il 30 giugno 2010. • Immobili ricevuti in eredità (perché il comune riceve già le denunce di successione) • Immobili ristrutturati anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita. • Immobili di proprietà di anziani ricoverati in case di cura o istituti di lungodegenza. |
Scarica il modello dichiarazioneIMU 2013 editabile
Dichiarazione-Imu-IMU_2013_Editabile.pdf |
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