Qui trovi le istruzioni aggiornate e la guida in pdf per la dichiarazione IVA 2013 relativa al periodo d'imposta 2012. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013 tutti i titolari di partita Iva che
esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. 
Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi")
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Come si presenta

La dichiarazione Iva può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).
La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:
  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972)
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).
 Presentazione telematica
La presentazione, in via telematica, può essere fatta:
  • direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato o di consegnarla a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Chi sceglie di trasmettere il modello Iva deve utilizzare:
  • il servizio telematico Fisconline, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a Fisconline, occorre avere un codice Pin ) che va richiesto preventivamente richiesto all’Agenzia delle Entrate
  • il servizio telematico Entratel, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della stessa.

Presentazione telematica tramite un intermediario

Per la trasmissione del modello Iva, il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato.
La dichiarazione può essere compilata sia dell’intermediario sia dallo stesso contribuente.
L’intermediario può non accettare l’incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, ma è obbligato a inviare sia quelle da lui predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica.
Se il contribuente si rivolge a un intermediario abilitato, quest’ultimo deve rilasciargli:
  • una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione.

Dichiarazione Iva trasmessa da società appartenenti a un gruppo

Nell’ambito del gruppo societario, la trasmissione deve avvenire in via telematica quando almeno uno dei soggetti appartenenti al gruppo è obbligato alla presentazione della dichiarazione. In questo caso l’unico canale utilizzabile è Entratel.
La società del gruppo può effettuare la presentazione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al medesimo gruppo, per le quali assume l’impegno alla presentazione della dichiarazione.
Modello e istruzioni