Agevolazione iva legge 104
La legge 104 prevede l'agevolazione iva al 4% per l'acquisto di un auto. È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 21%, sull’
acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
■ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
■ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.


 L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
■ all’acquisto contestuale di optional
■ alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
■ alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.






L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili). L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Gli obblighi dell’impresa 
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
■ emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
■ comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.

La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.