29/01/2013. La prestazione occasionale è un rapporto di lavoro con durata non superiore a 30 giorni ed una retribuzione non superiore a 5000 euro nel corso dello stesso anno solare. Il lavoratore che svolge la prestazione non ha l'obbligo di apertura della partita iva. Il rimborso della prestazione lavorativa è assoggettata al regime della ritenuta di acconto con aliquota fissa pari al 20%. Entro i limiti fissati dalla legge la prestazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo. La fattispecie della prestazione occasionale è disciplinata nell'articolo 61 del D.lgs.276/2003 e dall'art.4 della Legge n.30 come forma di collaborazione lavorativa non subordinate per lavori saltuari di brevissima durata.
Il lavoratore deve fornire all'azienda o al privato a cui offre la prestazione una ricevuta indicante l'importo della prestazione. Il lavoratore certifica inoltre che i propri redditi non superano i 5000 € annuali.  Per maggiori informazioni è possibile consultare l'articolo relativio all'anno 2012, soprattutto nella sezione commenti, dove sono indicati casi particolari con le relative risposte. (link Prestazione occasionale 2012)
Per approfondimenti leggi anche : Tipologie di lavoro occasionale.


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