LE PRINCIPALI NOVITA' CHE RIGUARDANO LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.


La riforma del condominio discussa a settembre 2012 è legge. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nuova disciplina del condominio. Il provvedimento, varato in sede deliberante entrerà ufficialmente in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale".

Ecco le principali novità:

Accesso agli atti. Sancito il diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia.

L'amministratoreResterà in carica due anni e dovrà rispondere a secondo precisi requisiti "di formazione e onorabilità". L'amministratore, inoltre, su richiesta dell'assemblea, dovrà stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dalla professione svolta. A sostenerne le spese sarà il condominio.  Nel caso in cui l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale, i condomini possono, anche singolarmente, chiedere la convocazione dell'assemblea per evidenziare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. L'amministratore, inoltre, al momento di accettare la nomina o il rinnovo deve obbligatoriamente specificare analiticamente l'importo del suo stipendio, senza avere diritto ad ulteriori compensi, a meno che non vengano deliberati dell'assemblea.

Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Conservazione decennale della documentazione e la possibilità di nominare un revisore.

Lavori su parti esclusive. Prevista la preventiva comunicazione all’amministratore per interventi su parti di proprietà o uso individuale.

Quorum più bassi per la videosorveglianza - Sarà più snella, grazie ad un quorum meno impegnativo (la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la meta' dei millesimi), la procedura per deliberare, ad esempio, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio. Con lo stesso quorum potrà essere deliberata l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.

L'impianto di riscaldamento - Secondo le nuove norme, ci si potrà staccare dal riscaldamento centralizzato solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell'impianto comune, che non siano stati risolti dal condominio nell'arco di un'intera stagione di riscaldamento. Il distacco non è comunque consentito se puo' causare squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.

Sito internet per controllare le spese - Stessa maggioranza anche per deliberare l'attivazione, a cura dell'amministratore e a spese dei condomini, di un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, per consultare e stampare in formato digitale i rendiconti mensili e gli altri documenti dell'assemblea.

Tutela delle parti comuni - Novità anche nella definizione e nella protezione delle cosiddette 'parti comuni', che includeranno ad esempio anche i sottotetti destinati appunto all'uso comune. Più severità, inoltre, per chi arreca danni o disturba: nel testo licenziato dalla commissione Giustizia della Camera vengono infatti meglio esplicitati concetti già definiti in giurisprudenza. Come ad esempio eventuali delibere dell'assemblea per la cessazione delle attività che incidono negativamente sulle cose comuni, e quindi anche sulla tranquillitàcomune.

Le tutele per gli animali domestici - Per quel che riguarda ancora la condivisione di spazi privati e comuni nel medesimo immobile abitativo, buone notizie in arrivo per chi ha in casa animali domestici. Le nuove norme, infatti, stabiliscono che i singoli regolamenti non possano in alcun modo precludere il possesso o la presenza di cani e gatti, ne', tantomeno, porre limiti alle destinazioni d'uso di proprieta' esclusiva.