Soggetti interessati
- persone fisiche residenti,
- società semplici,
- associazioni professionali ed enti non commerciali residenti.
Si possono rivalutare le aree:
- suscettibili di qualunque tipo di utilizzazione edificatoria (residenziale, commerciale, industriale o artigianale), ancorché destinate ad attività agricola;
- sono classificate come agricole.
Perizia di stima
La perizia deve essere:
- asseverata dal professionista,
- conservata dal contribuente ed
- esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Pagamento dell'imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni è pari al 4% dell’intero valore risultante dalla perizia di stima (non sull’incremento di valore). Il versamento va effettuato:
- entro il 30 giugno 2012,
- con mod. F24,
- codice tributo 8056,
- anno di riferimento “2011”.
- 1^ rata entro il 30.06.2012;
- 2^ rata entro il 30.06.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012;
- 3^ rata entro il 30.06.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012.
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