Il ravvedimento operoso attivo anche nell'anno 2012 consente il ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, a seguito ad esempio del mancato pagamento di un'imposta.  Attraverso il ravvedimento operoso è quindi possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è stato introdotto nel nostro ordinamento dal 1990 (art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 40) ed è stato oggetto, nel tempo, di varie revisioni su modalità e tassi da riconoscere all'ente creditore.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire occorre rispettare determinate condizioni:

  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Per i versamenti occorre utilizzare:
  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.