L'imposta di bollo sul deposito titoli DAL 1 GENNAIO 2012 sarà dell’
0,1 % annuo , con una
soglia minima di 34, 2 euro e con un
massimo di 1200 euro. Per importi pari o inferiori a 1.000 euro l'imposta di bollo
non deve essere pagata. L'art. 19, comma 1, del decreto Monti ha sostituito integralmente il comma 2-ter
dell'art. 13, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, nella
nuova formulazione, prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo delle
comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari,
anche qualora non sussista in relazione agli stessi un obbligo di deposito in
custodia ed amministrazione. Si tenga presente in particolare che:
- il bollo si estende a tutti gli strumenti finanziari con la sola esclusione di fondi pensione e sanitari (vengono considerati i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i
derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, ETF, ETC,
ecc.)
- il controvalore degli strumenti finanziari su cui applicare il bollo si calcola tenendo conto del valore di mercato, in mancanza di questo si utilizza il valore nominale o quello di rimborso
- viene abbandonato il sistema a scaglioni a favore di un’aliquota proporzionale
Il decreto Monti modifica parzialmente anche il regime dell’imposta di bollo
sugli estratti conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio,
finora esenti dall’applicazione del tributo
de quo. In particolare, viene
mantenuto l’importo del tributo nella misura di 34,20 euro annui per gli
estratti e rendiconti inviati ai clienti-persone fisiche mentre sale da 73,80
a 100,00 euro annui la misura del prelievo per i clienti diversi dalle persone
fisiche (aziende, società ecc).
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