L'assegno familiare istituito con l’art. 2 del D.L. 13/3/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13/5/1988, n.153, è una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
L'assegno familiare rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia ed è concesso dallo Stato ai lavoratori per il coniuge ed i figli dello stesso, a condizione che questi non prestino alcuna attività lavorativa retribuita.
La richiesta di assegni familiari deve essere presentata all’Ufficio responsabile del trattamento economico (normalmente il datore di lavoro) non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente. Chi usufruisce già degli assegni familiari deve invece presentare ogni anno la domanda di ricalcolo dell'importo degli assegni.
Gli interessati dovranno provvedere, a partire dal 1° luglio 2012, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisce. Il modulo di richiesta o ricalcolo per l’assegno familiare con decorrenza 1° luglio 2012 deve essere presentato non appena sia stato consegnato il Cud redditi 2011 oppure sia stata elaborata la dichiarazione dei redditi. L’importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere.
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Modulo richiesta asegni familiariModuli ministeriali
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