In particolare è stato conferito a ciascuno dei due membri del Collegio dei Liquidatori, in via disgiunta, il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società e tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, con espressa esclusione dei poteri relativi a:
- la cessione dell'azienda sociale o di rami di essa;
- la cessione di beni immobili della Società;
- la cessione di beni mobili o di partecipazioni detenute a qualsiasi titolo dalla Società (o di diritti sulle stesse o di parti di tali diritti), per un valore eccedente l'importo di euro 700.000 per ogni singola cessione,
- la presentazione di istanze e ricorsi per l'ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale;
- la convocazione dell’Assemblea dei Soci
investitori della Società incluse tutte le funzioni di investor relations.
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji