Il Regime dei contribuenti Minimi 2012, cosiddetto dei "superminimi", porta ai beneficiari grossi vantaggi: oltre all'applicazione dell'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali al 5%, e di tutti i benefici del vecchio regime dei minimi, sarà esonerato dalla ritenuta d'acconto, ma dovrà rilasciare in fattura «un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».
Il nuovo regime ha durata limitata di 5 anni, calcolati a partire dall'anno di inizio dell'attività, e si applica a coloro che hanno iniziato la professione dopo il 31 dicembre 2007 o che l'intraprenderanno dopo il 1 gennaio 2012, purché in possesso dei requisiti di accesso e permanenza nel regime dei vecchi minimi (legge 244/2007, art.1, commi 96-99) e di quelli espressi dalla legge istitutiva dei "superminimi" (non aver esercitato nei 3 anni precedenti un'attività in forma associata o familiare; non proseguire un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; non continuare un'attività d'impresa di un altro soggetto i cui ricavi, realizzati nel periodo precedente a quello d'imposta, siano superiori a 30mila euro).
Con "inizio di attività" si fa riferimento non all'apertura della Partita IVA, bensì all'inizio effettivo dell'attività stessa.
I "superminimi" sono anche esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 3mila euro, prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il tema è molto vasto, pertanto si rimanda al materiale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate: