STATO
Plusvalenze
Interessi
Dividendi
GERMANIA Tassazione come reddito ordinario per operazioni speculative e per cessioni di partecipazioni qualificate (oltre 1% del capitale) ma solo sul 50% dell'ammontare. Ritenuta del 31,65% (aliquota base + imposta di solidarietà del 5,5%) a titolo di acconto dell'imposta personale progressiva. Ritenuta del 21,1% (aliquota base + imposta di solidarietà del 5,5%) a titolo di acconto dell'imposta personale. Dividendi inclusi nell'imponibile per metà del loro ammontare.
FRANCIA27% (16+11 di contribuzioni sociali) se l'ammontare delle transazioni supera 15mila euro. Da quest'anno parziale esenzione dell'imposta del 16% per partecipazioni detenute da più di sei anni. Completamente esente dopo otto anni. Opzione tra una ritenuta del 27% (16+11 di contribuzioni sociali) e la tassazione con imposta personale. 11% di contribuzioni sociali sull'ammontare complessivo. Successiva imposta sul reddito ma solo per il 60% del loro ammontare. Prevista una franchigia di esenzione di 1.525 euro e una detrazione 115 euro
SPAGNARitenuta definitiva del 15% su attività detenute per più di un anno. Quelli detenuti da meno di un anno sono inclusi nel reddito imponibile e sono soggetti alle aliquote progressive.Ritenuta del 15% a titolo di acconto.
Ritenuta del 15% a titolo di acconto. Credito di imposta del 40% per i dividendi domestici di fonte interna
REGNO UNITOTassazione progressiva con franchigia di 8.800 sterline e con aliquote speciali: 10% se il reddito complessivo (inclusi i capital gain) non supera 2.150 sterline, 20% tra 2.150 e 33.300 sterline, 40% a partire da 33.300 sterline.Tassazione progressiva: aliquota del 10% fino a un reddito di 2.150 sterline, 20% da 2.150 a 33.300 sterline e 40% a partire da 33.300 sterline.
Tassazione progressiva: aliquota del 10% a partire da 33.300 sterline; 32,5% a partire da 33.300 sterline.
OLANDA25% per le partecipazioni sostanziali. Per quelle inferiori vale la tassazione presuntiva del 30% su un rendimento presuntivo del 4 per cento.Il 25% in caso di partecipazioni sostanziali. Imposta del 30% su un rendimento presuntivo del 4% (equivale a una patrimoniale dell'1,2%).
Il 25% se il soggetto possiede, da solo o con il partner, almeno il 5% del capitale azionario o il 5% di una particolare classe di azioni. Per le partecipazioni inferiori vale la tassazione del 30% su un rendimento presuntivo del 4 per cento.
ITALIA (Valido fino al 31/12/2011)12,5%: sul risultato maturato per gestioni patrimoniali e fondi comuni; BoT e CcT;per chi dichiara in Irpeg.27%: conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi 12,5%: sui rendimenti di titoli di Stato e assimilati e delle obbligazioni con scadenza oltre 18 mesi
12,5%: sui rendimenti da partecipazioni non qualificate 12,5%: partecipazioni superiori al 2% dei diritti di voto (applicata solo al 40%).
*fonte (Il Sole 24 ore)