GUIDA AL PAGAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO

Il datore di lavoro che richiede una prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto al versamento della ritenuta d'acconto del 20% su tutti gli importi pagati. I compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale subiscono infatti una ritenuta del 20% su base imponibile lorda del 100%.

Quando versare la ritenuta d'acconto per prestazione occasionale

Le ritenute vanno versate dai datori di lavoro, sostituti d’imposta, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.


Come si versa la ritenuta d'acconto per prestazioni occasionali

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita Iva. Il codice tributo da utilizzare è il 1040.

Come versare la ritenuta se il datore di lavoro è un privato?

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato cittadino senza partita IVA, il collaboratore occasionale dovrà emettere una ricevuta per prestazione occasionale tra privati, nella quale l'importo lordo corrisponde al netto. 
Il privato non può versare la ritenuta d'acconto in quanto non è sostituto d'imposta.
Il lavoratore dovrà dichiarare i compensi nella dichiarazione dei redditi 730 e versare le tasse dovute. Nel definire il compenso del lavoro bisognerà quindi tenere conto di questo.


Certificazione delle ritenute d'acconto

Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei datori di lavoro. La certificazione, che va consegnata al lavoratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare: -l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti
-l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’Iva.