TUTTE LE NOVITA' SUL LAVORO ACCESSORIO PAGATO CON I VOUCHER
Con l'entrata in vigore della L. 99/2013, di conversione del D. L. 76/2013, si è modificata la natura del contratto di lavoro accessorio, che va inteso come l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.050 netti nel corso di un anno solare. Viene meno così il riferimento alle prestazioni meramente occasionali che caratterizzava il lavoro accessorio.In questo modo si è inteso regolamentare quelle attività lavorative che si collocano al di fuori della legalità , nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore. Si tratta infatti di prestazioni non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma aventi la finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative.
Il lavoro accessorio si utilizza in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, con alcune limitazioni.
Per il 2015, i percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno solare. L’INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.
La L. 92/2012 ha ridefinito i limiti di applicazione di tale istituto, eliminando l’elenco di attività definite nella Legge Biagi e stabilendo che si ha lavoro accessorio quando un soggetto, nel corso di un anno solare, non percepisca più di € 5.050 netti dalla totalità dei committenti. Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.020 netti nell'anno solare, fermo restando il limite massimo di € 5.050.
Anche la Pubblica Amministrazione può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
Particolari categorie di soggetti
Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità , detenzione, tossicodipendenza e beneficiari di ammortizzatori sociali, la L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, prevede la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.
Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
E’ previsto che i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano nella determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Si sottolinea che per i buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012) e fino al 31 maggio 2013 continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina.
Con la Circolare n. 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 gennaio 2013, sono state fornite alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sul lavoro accessorio. L'attività lavorativa meramente occasionale è delineata con riferimento al compenso annuale massimo complessivo di 5.050 euro netti nell'anno solare, in capo al lavoratore e non più al committente, che anzi potranno essere molteplici.
Nei confronti del singolo committente, imprenditore commerciale o professionista (intendendosi per imprenditore commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che opera in un determinato mercato), si applica anche il limite massimo di 2.020 euro netti.
Aziende agricole
Le aziende agricole che superano 7.000 € di fatturato l'anno possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le attività di carattere stagionale e utilizzare soltanto tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni nei periodi di vacanza, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e, anche per il 2014, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Nel settore agricolo, fermo restando il limite dei 5.050 euro netti, le nuove norme si applicano:
- alle attività agricole stagionali svolte a favore di aziende con un fatturato annuo superiore a 7.000 euro da studenti tra i 16 e i 25 anni - nei periodi di vacanza - regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico o universitario, da pensionati e da percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
- a qualsiasi tipologia di attività agricola, anche a carattere non stagionale, svolta a favore di piccoli produttori agricoli (l'indice è il volume di affari non superiore ai 7.000 euro),da qualsiasi soggetto, purché non iscritto l'anno precedente nell'elenco dei lavoratori agricoli.
In generale, non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di appalto e di somministrazione, ad eccezione del servizio di steward della società calcistiche, come disciplinato dal Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010.
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